PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici contro la violenza morale o psichica nell'ambito dell'attività lavorativa e prevede in loro favore un adeguato sostegno psicologico.
      2. Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge per violenza morale o psichica nell'ambito dell'attività lavorativa s'intende qualsiasi atto, omissione o comportamento di violenza morale o psichica ripetuti nel tempo in modo sistematico o abituale, che provocano un degrado delle condizioni di lavoro tale da compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore o della lavoratrice.
      3. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nella presente legge.

Art. 2.
(Contrattazione collettiva nazionale).

      1. La contrattazione collettiva nazionale può derogare alle disposizioni di cui alla presente legge solo in senso più favorevole al lavoratore e alla lavoratrice.

Art. 3.
(Prevenzione).

      1. I datori di lavoro, pubblici e privati, unitamente alle rispettive rappresentanze sindacali, ove esistenti, sono tenuti ad

 

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adottare tutte le iniziative necessarie alla prevenzione degli atti e dei comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2.
      2. In presenza di denuncia degli atti e dei comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, da parte di singoli lavoratori o lavoratrici, è compito dei datori di lavoro e delle rispettive rappresentanze sindacali, ove esistenti, provvedere tempestivamente all'accertamento dei fatti denunciati; nel caso di riscontro positivo, il datore di lavoro è tenuto ad assumere tutte le iniziative necessarie per superare il conflitto denunciato.

Art. 4.
(Introduzione dell'articolo 610-bis del codice penale).

      1. Dopo l'articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 610-bis. - (Violenza morale e psichica sul luogo di lavoro). - Chiunque, nell'ambito dell'attività lavorativa, si renda responsabile di atti, omissioni o comportamenti di violenza morale o psichica, ripetuti nel tempo in modo sistematico o abituale, che provochino un degrado delle condizioni di lavoro tale da compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela di parte, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro».

Art. 5.
(Accertamento del danno).

      1. Qualora sia stabilito che è stata danneggiata la salute fisica o psichica, ovvero entrambe, del lavoratore o della lavoratrice, si procede all'accertamento del danno e dell'esistenza del nesso di causalità tra i comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, posti in essere nell'ambito

 

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dell'attività lavorativa e gli effetti subiti dal lavoratore o dalla lavoratrice.
      2. Ai fini dell'accertamento dell'esistenza del nesso di causalità tra le violenze poste in essere nell'ambito dell'attività lavorativa e i danni subiti dal lavoratore o dalla lavoratrice, ai sensi del comma 1 del presente articolo, nel corso del giudizio il giudice nomina uno o più periti, ai sensi dell'articolo 221 del codice di procedura penale, le cui dichiarazioni possono assumere valore di prova.

Art. 6.
(Responsabilità disciplinare).

      1. A coloro che pongono in essere gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano le misure previste con riferimento alla responsabilità disciplinare.
      2. La medesima responsabilità di cui al comma 1 del presente articolo grava su chi consapevolmente denuncia gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, ancorché notoriamente inesistenti, al solo fine di trarne un qualsivoglia vantaggio.

Art. 7.
(Annullabilità degli atti di discriminazione).

      1. Gli atti posti in essere dal datore di lavoro, nonché i provvedimenti assunti, nell'eventuale modifica delle mansioni, delle qualifiche o degli incarichi, ovvero i trasferimenti, riconducibili alle condotte di cui all'articolo 1, comma 2, sono annullabili a richiesta del lavoratore o della lavoratrice danneggiato.
      2. Sono, altresì, annullabili le dimissioni presentate dal lavoratore o dalla lavoratrice in conseguenza delle condotte di cui all'articolo 1, comma 2, su istanza del medesimo lavoratore o lavoratrice.

 

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Art. 8.
(Sostegno psicologico al lavoratore e alla lavoratrice).

      1. Al fine di intervenire tempestivamente nella risoluzione del disagio denunciato dal lavoratore o dalla lavoratrice vittima delle condotte di cui all'articolo 1, comma 2, e di consentire una sua rapida ripresa psico-fisica, un primo intervento di sostegno psicologico può essere fornito dalle strutture competenti per territorio del Servizio sanitario nazionale.